Il BIM: opportunità per le imprese
Il “BIM”, acronimo di Building Information Modeling, è una metodologia che utilizza i dati e le informazioni generati nell’ambito della realizzazione di opere in edilizia, sia che si tratti di edifici che di infrastrutture, sia di nuova realizzazione che per interventi sul costruito.
A differenza delle tradizionali metodologie di progettazione, con l’approccio BIM i dati generati a partire dalla progettazione preliminare vengono sin dall’inizio condivisi in un modello unico tra tutti gli operatori tipicamente coinvolti nella realizzazione della commessa, senza necessità di attendere che ognuno abbia completato la propria parte progettuale prima di trasmetterla all’altra.
Ciò, si è accertato soprattutto nei paesi del Nord Europa, dove tale metodologia è ormai adottata da anni, oltre a garantire un risparmio in termini di tempi di progettazione, contribuisce a diminuire i rischi di interferenze ed errori progettuali, con significativi riflessi anche sulla diminuzione del contenzioso che può derivare da questi ultimi.
Ed invero, la compartecipazione e la condivisione delle informazioni sin dall’origine, mettendole a disposizione di tutti gli soggetti coinvolti mediante la creazione di un modello progettuale condiviso e accessibile a tutti contemporaneamente, consente un approccio di tipo collaborativo che le tradizionali metodologie di progettazione non consentivano.
Gli strumenti informatici attualmente presenti sul mercato, appositamente studiati per applicare tale metodologia, consentono di lavorare sull’intero ciclo di vita dell’opera, non limitandosi quindi alla sola fase di progettazione strettamente attinente alla realizzazione.
Questo consente di preventivare anche gli interventi di manutenzione ed i relativi costi, oltre a consentire di aggiornare in tempo reale il modello progettuale permettendo di monitorare costantemente l’opera realizzata con detto approccio metodologico.
Proprio per le suddette caratteristiche, il BIM si presta anche alla gestione di interventi sul costruito, sia ai fini della manutenzione che della realizzazione di modifiche o ampliamenti dell’esistente, consentendo di iniziare dalla sua applicazione a raccogliere dati per l’implementazione di un modello progettuale specifico anche per quanto già esistente.
Ne deriva che il BIM ben può essere impiegato nei restauri del patrimonio storico artistico.
Risulta corretto parlare di modello e non semplicemente di progetto poiché, alla classica rappresentazione grafica, gli strumenti informatici attualmente sul mercato che consentono una gestione di una commessa mediante l’approccio BIM consentono di associare anche informazioni diverse da quelle strettamente progettuali, quali quelle economico e legali.
L’importanza di cominciare a vedere ed intendere l’utilizzo della metodologia, anche oltre il semplice concetto di progettazione, consentirà alle imprese che decideranno di percorre tale strada col giusto approccio di trarne un sicuro vantaggio, trasformando i costi necessari all’adozione in una risorsa.
Infatti, se riusciranno a comprendere che l’associare all’informazione progettuale anche altri tipi di informazioni consentirà loro un risparmio in termini di tempo ed una migliore gestione dei dati di cui verranno in possesso nel corso della realizzazione dell’opera, consentirà loro di risparmiare sia in termini di tempistiche che di gestione delle risorse, quindi massimizzando i risultati.
Peraltro la strada appare essere stata imboccata anche in Italia da molte aziende e studi di progettazione, anche se una certa resistenza continua a vedersi nelle piccole e medie realtà, che interpretano l’adottare approccio BIM e l’acquisto degli strumenti a ciò necessari o la specifica formazione da affrontare (non solo tecnica ma anche economico giuridica) come un costo ulteriore, senza peraltro vederne i benefici nel medio-lungo periodo.
Iniziare un percorso nell’adozione di tale metodologia che, se correttamente implementata, consente una gestione e controllo del flusso di tutti i dati collegati alla commessa (siano essi progettuali, economico finanziari o legali) può significare anche per le piccole e medie realtà (imprese o studi di progettazione) riuscire ad entrare in un mercato nuovo e con nuove prospettive.
La possibilità di gestire commesse in BIM è stata prevista anche dal legislatore italiano per gli appalti di opere pubbliche. Ciò significa che beneficeranno dell’indotto creato dalle opere appaltate in cui sarà richiesto tale approccio metodologico anche le piccole e medie realtà, perché necessariamente verrà chiesto non solo agli appaltatori ma anche ai subappaltatori di intervenire, per quanto di loro spettanza, sul modello progettuale per le informazioni o le parti dell’opera a loro riconducibili, e ciò sia che si tratti di una nuova realizzazione che di un intervento sul costruito.
Nel nostro ordinamento il D.M. adottato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti il 1° dicembre 2017, il n. 560, adottato in attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato, “Codice dei contratti pubblici. Modalità e tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche”, prevede, all’art. 6, i “Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”.
In particolare, viene disposto che, a partire già dal 1° gennaio 2019, le stazioni appaltanti dovranno richiedere in via obbligatoria l’uso dei metodi e degli strumenti elettronici (allo stato dell’arte si legga la “metodologia BIM”), di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, scandendo annualmente una diminuzione significativa di tale soglia obbligatoria, fino ad arrivare al 1° gennaio 2025, quando la metodologia BIM sarà richiesta obbligatoriamente anche per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro.
Ne discende che anche le piccole e medie realtà del settore che avranno saputo aggiornarsi e prepararsi, adottando per tempo tale metodologia, avranno la possibilità di partecipare alla realizzazione di tali opere. Viceversa, rimarranno fuori da una parte significativa del mercato offerto dalla realizzazione delle opere pubbliche, tutti quei soggetti che avranno ritenuto di non doverlo fare.
Le imprese che non sapranno adattarsi, così come anche i professionisti che lavorano nel settore, potrebbero quindi vedersi precluso l’accesso anche ad una parte del mercato privato.
Ed invero, anche nella realizzazione di complessi edilizi, soprattutto in quelli di grandi dimensioni e costi (alberghi, residence, etc.), una committente avveduta potrebbe richiedere l’utilizzo della metodologia BIM, sia per controllarne i costi di costruzione sin dalla fase di progettazione e per tutto il ciclo di vita, sia per diminuirne l’eventuale contenzioso in corso d’opera o ad opera realizzata, con la conseguenza che coloro che non risulteranno preparati si ritroveranno a dover rinunciare a una fetta significativa di mercato che, secondo le attuali prospettive, è destinata a crescere esponenzialmente per chi deciderà di farsi trovare preparato in materia.
Cristian Barutta
Studio legale VBS
MAG nr.1, gennaio-febbraio 2019