Rischio legionella negli alberghi
Casi di cronaca recenti, aventi come argomento i contagi di legionella, hanno occupato una buona parte degli spazi informativi locali, sia per le notizie in sé sia per i climi di incertezza e paura che accompagnano queste prime comunicazioni, nelle quali manca sempre la certezza delle vere cause e delle fonti dal quale è avvenuta la propagazione.
Un aspetto in ogni caso colpisce ed è quello relativo all’incidenza dei contagi verificati in strutture pubbliche e, nel corso dei periodi vacanzieri, di quelli relativi a strutture ricettive.
La causa è certamente ben spiegabile se si riflette sulle particolari condizioni degli esercizi, che per un largo tratto dell’anno sono chiusi al pubblico.
I titolari di questi dovrebbero in ogni caso esser consci del fatto che il batterio in questione tende a proliferare con maggior facilità e in grandi concentrazioni nei loro impianti proprio in ragione del fatto che l’utilizzo saltuario e stagionale (riferito in questo caso a strutture che restano aperte solo per un certo periodo l’anno) determina periodi di acqua stagnante nei terminali idrici.
A questo fine nelle “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, il 7 maggio 2015, viene indicato l’obbligo da parte delle strutture ritenute a rischio Legionella di procedere alla valutazione di questo e predisporre un relativo documento di autocontrollo.
“Per un’efficace prevenzione è d’obbligo che il gestore di ogni struttura turistico-ricettiva effettui, con periodicità (biennale, preferibilmente annuale) la valutazione del rischio legionellosi, ovvero del rischio che nella struttura possano verificarsi uno o più casi di malattia. La valutazione deve essere effettuata da una figura competente, responsabile dell’esecuzione di tale attività (ad es. igienista, microbiologo, ingegnere con esperienza specifica ecc.).
La valutazione del rischio diventa così importante per acquisire conoscenze sulla vulnerabilità degli impianti e i punti di criticità e per questi motivi deve esser determinata a seguito di un’ispezione accurata e a una profonda conoscenza degli impianti, tenuto presente gli schemi aggiornati di questi.
Le linee guida elencano una serie di fattori di rischio, tra i quali vengono menzionati la “presenza di tubazioni con flusso d’acqua minimo (tratti poco o per nulla utilizzati della rete, utilizzo saltuario delle fonti di erogazione)” e “l’utilizzo stagionale o discontinuo della struttura o di una sua parte”.
Il Responsabile incaricato all’identificazione e valutazione del rischio legionella ha il compito di monitorare sul rispetto delle attività così come indicate nel documento di valutazione dei rischi, di effettuare periodiche attività di verifica al fine di accertarsi dell’assenza dei batteri, di attivare (se del caso) le misure correttive adatte e di aggiornare costantemente il registro degli interventi (documento nel quale vengono trascritte le attività di verifica e manutenzione periodicamente effettuate).
La mancata prevenzione espone il titolare della struttura alberghiera a conseguenze che possono essere civili, penali e reputazionali, fermo considerando che la prima e più importante è già quella di aver procurato danno alle condizioni di salute dei propri clienti, dipendenti, visitatori o fornitori.
Le sanzioni sono state introdotte da Ordinanze sindacali ma casi di questo tipo possono facilmente sfociare in cause civili e penali con ingenti richieste di risarcimento.
Illuminante a questo proposito, per citare la cronaca degli ultimi mesi, è il rinvio a giudizio dell’amministratrice dell’albergo termale padovano a settembre 2018, con l’accusa di lesioni colpose per non aver sanificato e adottato le misure necessarie a impedire che la clientela venisse contagiata durante il periodo delle cure e del soggiorno. Ancor più attuale e drammatico il caso venuto alla ribalta a febbraio 2019, inerente ai 19 casi di malattia culminati in 3 casi con la morte, accaduto in Trentino nell’estate 2018, per cui i carabinieri del Nas di Trento hanno denunciato per omicidio colposo 8 titolari di strutture, responsabili, a loro dire, di non aver predisposto l’adeguato piano di valutazione del rischio (anomalie riscontrate: mancanza di una corretta manutenzione degli impianti termo-sanitari, non adeguata gestione delle temperature nella rete di distribuzione interna).
Per quanto riguarda invece i correlati danni reputazionali, questi inevitabilmente coinvolgono non solo l’esercizio responsabile, ma gli interi operatori delle aree coinvolte, in un mondo come quello attuale in cui Google e i motori di ricerca si sono trasformati nella nostra (praticamente incancellabile) memoria e in cui è semplice da parte dell’utente, nell’anonimato della struttura coinvolta, associare il caso all’intera area geografica.
A tutela delle scelte di questo, esiste un gruppo di sorveglianza europeo preposto, nei casi accertati di Legionella, ad inserire la struttura interessata in una banca dati europea (ELDSNet) destinata ai tour operator al fine di escludere questa dai programmi proposti alla clientela.
Occorre in ogni caso auspicare una sempre maggiore consapevolezza e attenzione della clientela alberghiera al rischio Legionella, al punto di domandare espressamente agli esercenti la certezza che siano state effettuate tutte le precauzioni possibili per scongiurare il rischio.
Le scelte della clientela sarebbe bene si orientassero verso quelle che possano offrire su questo punto piene garanzie. In mancanza di una sorta di certificazione “Legionella Free” l’utente deve saper riconoscere in ogni caso le attività che abbiano trattato la cosa con l’adeguato scrupolo e diligenza.
Redazione MAG
MAG nr.2, marzo-aprile 2019