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Legionella e amministratori di condominio

L’art. 5, comma 2, del d.lgs. 31/2001 afferma: “Per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell’edificio o della struttura devono assicurare che i valori fissati nell’allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto”.

Nelle “Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi del 7 maggio 2015 della Conferenza Stato Regioni” viene affermato: “Nelle strutture abitative condominiali con impianto idro-sanitario centralizzato, l’amministratore di condominio è tenuto ad informare e sensibilizzare i singoli condomini sull’opportunità di adottare le misure di controllo”. Inoltre è tenuto ad avere uno schema dettagliato della rete idrica condominiale e a compilare una valutazione del rischio aggiornandola in base alle manutenzioni o interventi sull’impianto idraulico e nel caso in cui dalle verifiche emergessero dati anomali relativi alla presenza di Legionella.

L’amministratore è sempre tenuto a monitorare costantemente lo stato dei tubi al fine di individuare eventuali anomalie ed intervenire immediatamente per ripristinare la salubrità dell’acqua ed evitare danni alla salute dell’intera collettività condominiale.

Il parere del Ministero della Sanità sull’articolo 5 del d. lgs. 31/2001 in data il 10/06/2004 ha ribadito: “l’amministratore del condominio ovvero, in assenza di questo, i proprietari, non hanno l’obbligo di effettuare le attività e i controlli previsti dagli artt. 7 e 8 del decreto in oggetto, bensì quello derivante dall’attività di controllo dello stato di adeguatezza e di manutenzione dell’impianto”.

Ne consegue che l’amministratore ha la precisa responsabilità di garantire che i requisiti di potabilità dell’acqua non siano alterati per cause imputabili alla rete idrica condominiale.

Nel caso cattivo stato delle condutture ovvero di presenza di perdite o di cattivi odori lamentati dai condomini, il citato decreto, nel caso l’amministratore ometta di prendere opportuni provvedimenti (verifiche), afferma che sarà responsabile e soggetto di precise sanzioni:

a) da 10’329 a 61’974€ (art. 19, co. I) nel caso in cui l’acqua fornita per il consumo umano contenga microrganismi, parassiti o altre sostanze in quantità che possano costituire un potenziale pericolo per la salute umana, o non corrisponda ai requisiti minimi previsti dalle parti A e B dell’allegato oppure se non è conforme ai provvedimenti adottati dall’autorità d’ambito sentita l’azienda unità sanitaria locale;

b) da 5’164 a 30’987€ (art. 19, co. II) nel caso in cui non adempia agli obblighi del d. lgs n. 31/2001 (art. 5, co. II), quando i valori di parametro fissati nell’allegato I non siano rispettati nel punto di consegna e quando, per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico, non assicuri che i valori parametro fissati nell’allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto;

c) da 5’1645 a 30’987€ (art. 19, co. III, lett. b) nel caso in cui non osservi le prescrizioni adottate dalle pubbliche autorità (ai sensi dell’articolo 5, co. III, o 10, co. 1 e 2) se i provvedimenti riguardino edifici o strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico;

d) da 10’329 a 61’974€ (art. 19, co. III, lett. c) nel caso in cui non ottemperi le prescrizioni adottate dalle pubbliche autorità (ai sensi dell’art. 5, co. III, o 10, co. 1 e 2) se i provvedimenti riguardino la fornitura di acqua destinata al consumo umano;

e) da 5’165 a 30’987€ (art. 19, co. IV-bis) se non conservi per cinque anni i risultati del controllo delle acque per consentire l’eventuale conservazione da parte dell’amministrazione che effettua i controlli esterni.


Redazione MAG


MAG nr.3, maggio-giugno 2019

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